Dichiara di interesse sociale, ai fini della riforma agraria, l'immobile rurale denominato "Fazenda Nova Alegria", situato nel Municipio di Felisburgo, Stato del Minas Gerais e dispone altri provvedimenti.
Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, nell'esercizio delle competenze conferitegli dagli artt. 84, co IV, 184 e 186, comm II e IV, della Costituzione, e ai sensi degli artt. 2° della Legge Complementare no 76, del 6 luglio 1993, 18 e 20 della Legge no 4.504, del 30 novembre del 1964, e 2 e 9, comm II e IV e § 5º, della Legge no 8.629, del 25 febbraio 1993,
DECRETA:
Art. 1-L'immobile rurale denominato "Fazenda Nova Alegria" è dichiarato di interesse sociale, ai fini di riforma agraria, con un'area registrata di 1182 ettari e misurata di 1288,157 ettari, situato nel Municipio di Felisburgo, oggetto di Matricole 815, foglio 18, Libro 3-1, 832, foglio. 22v, Libro 3-1, 818, foglio 19, Libro 3-1, 814, foglio 17/2, Libro 3-1, 814-A, foglio 17/2, Libro 3-1, 1.761, foglio 77v/78, Libro 3-1, e 1.763, foglio 77v/78, Libro 3-1, del Registro degli Immobili della Comarca di Jequitinhonha, Stato del Minas Gerais (Processo INCRA/SR-06/no 54000.002204/2004-46).
Art. 2- Questo Decreto, indipendentemente da discriminazione o richiesta, non concede indennizzazioni al privato per le aree sottoposte, per legge o per titolo privato, a dominio pubblico e alle aree private sulla base di un titolo colto da nullità, prescrizione, commissione o inefficacia operate a beneficio di persone di diritto pubblico, ferma restando l’indennizzabilità delle migliorie apportatevi in buonafede, e realizzate prima del momento in cui si è venuti a conoscenza del procedimento amministrativo, escludendosi i semoventi, i macchinari e ogni altra miglioria apportata da chi venga beneficiato dalla sua destinazione [ai fini di riforma agraria].
Art. 3- L'Istituto Nazionale di Colonizzazione e Riforma Agraria - INCRA, verificata la legittimità del dominio privato delle rispettive aree planimetrate, è autorizzato a promuovere la disappropriazione dell'immobile rurale di cui al presente Decreto, nella forma prevista nella Legge Complementare no 76, del 6 luglio 1993, e a mantenere le aree di Riserva Legale e preservazione permanente previste dala Legge no 4.771, del 5 settembre 965, preferibilmente in un unico appezzamento, in modo di conciliare l'insediamento con la preservazione dell'ambiente.